Giovani Esploratori Italiani del Friuli Venezia Giulia


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Lo statuto

statuto

 

STATUTO

 

 

dell’Associazione

 

G.E.I.  F.V.G.

 GIOVANI ESPLORATORI ITALIANI DEL

FRIULI VENEZIA GIULIA

  

(GIA’ “SEZIONE DI TRIESTE DEL C.N.G.E.I. – CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI)

  

 

 

Il presente Statuto rappresenta la continuità con lo Statuto dell’Associazione “Sezione di Trieste del C.N.G.E.I. – Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani”, già approvato nelle forme previste dallo statuto dall’Assemblea dei Soci del 16 novembre 2001.

Tale Statuto, in seguito alla rinuncia all’affiliazione al C.N.G.E.I. nazionale deliberata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 25.1.2005, ha assunto l’attuale forma, approvata in via definitiva, nelle forme previste dallo Statuto, in data 24.6.2005.

 

Premessa

 

       L’Associazione “G.E.I. F.V.G. - Giovani Esploratori Italiani del Friuli Venezia Giulia” costituisce la continuità, sotto tutti gli aspetti, della Sezione di Trieste del CNGEI – Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani ed è impegnata a proseguire nel suo lavoro.

 

      La Sezione di Trieste del Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori Italiani è stata costituita il 30 gennaio 1919 riprendendo la tradizione scoutistica locale degli Skauti del Litorale Austriaco, già presenti sin dal 1912; scioltasi il 31 marzo 1927, proseguì tuttavia l’attività in forma non ufficiale come G.E.I. – Gruppo Escursionisti Indomito, fino al 1939.


Si ricostituì ufficialmente, come si evince dal Bollettino Ufficiale del C.N.G.E.I., il 16 settembre 1945, sempre nell’ambito dell’Ente nazionale, utilizzando almeno nei primi anni la denominazione di “Corpo dei Giovani Esploratori – Boy Scouts”, più gradita al Governo Militare Alleato che governava il Territorio Libero di Trieste.


Al ritorno di Trieste all’Italia, nel 1954, proseguì le attività nell’ambito del Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori Italiani, collaborando attivamente alla sua vita e seguendo le vicende istituzionali nazionali.


Dal 1976, in seguito all’entrata in vigore del nuovo Statuto nazionale, prendeva la denominazione di Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani – Sezione di Trieste.

      

      In data 16 novembre 2001 l’assemblea dei soci della Sezione approvava, su indicazioni dell’Ente Nazionale, il proprio Statuto di Sezione autonoma del C.N.G.E.I.,  assumendo la denominazione “Associazione Sezione di Trieste del CNGEI”.

 

      In data 25 gennaio 2005 l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato di proseguire l’attività dell’Associazione rinunciando all’affiliazione al C.N.G.E.I. nazionale e conseguentemente  assumendo con ciò l’attuale denominazione.

 

L’Associazione è iscritta dal 3 luglio 2001 al Registro del Volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia al n. 701.

 

 

 

Titolo I

 

Disposizioni generali

 

 

Art. 1

Denominazione - Sede – Durata

 

  1. L’Associazione  di volontariato denominata “G.E.I. F.V.G. - Giovani Esploratori Italiani del Friuli Venezia Giulia”, o anche soltanto “G.E.I. F.V.G.”, ha la propria sede legale in Trieste.

 

2.   L’Associazione è costituita a tempo indeterminato

 

Art. 2

Statuto

 

  1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle Leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico italiano ed europeo.

 

 

Art. 3

Carattere associativo

 

  1. L’Associazione G.E.I. F.V.G. - Giovani Esploratori Italiani del Friuli Venezia Giulia, è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

 

  1. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’Associazione.

 

  1. L’Associazione si ispira ai principi della Legge 266/91,  in particolare a quanto previsto all’ art. 3,  comma 3;  essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della L.R. n. 12/95.

  

 

Art. 4

Finalità

 

  1. L’Associazione G.E.I.  F.V.G. - Giovani Esploratori Italiani del Friuli Venezia Giulia, è costituita esclusivamente per le seguenti finalità:

 

a)      Curare l’educazione sociale, civica, morale, culturale, spirituale e fisica della gioventù,  senza  distinzione alcuna di sesso, lingua, etnia, religione, condizione sociale e fisica, con particolare riguardo verso quei ragazzi che si trovino in posizione di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, e volta  allo sviluppo dello spirito e delle capacità di iniziativa e di risorsa, dell’autodisciplina, del sentimento dell’onore e della dignità personale nonché del senso della responsabilità e della solidarietà umana e dell’amore verso la natura e l’ambiente nel senso più ampio del termine;

b)     Sensibilizzare gli adulti agli ideali dello scautismo affinché collaborino allo sviluppo della Associazione e del Movimento Scout;

c)      Promuovere la cultura del servizio, del volontariato, e l’adesione alle attività di solidarietà, prevenzione e protezione civile secondo uno spirito di civismo responsabile, con particolare sensibilità e capacità di intervento nell’ambito della solidarietà internazionale e della promozione della pace e dei diritti civili;

d)     Curare la formazione ed il costante aggiornamento dei volontari promovendo opportune manifestazioni ed attività di formazione;

e)      Effettuare iniziative volte alla ricerca, allo studio, alla comparazione,  all’aggiornamento, all’innovazione, alla sperimentazione, allo sviluppo ed alla documentazione, nei campi dell’educazione e della formazione;

f)       L’Associazione si prefigge inoltre lo scopo di diffondere il Movimento Scout nel Territorio, nella Regione e nella Comunità Alpe Adria, attraverso l’apertura di nuovi Gruppi di soci giovani;

 

  1. L’Associazione potrà inoltre svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

 

3.      Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione applica il metodo educativo scout come delineato dal fondatore Robert Baden Powell nel suo testo fondamentale “Scautismo per Ragazzi”, negli altri suoi libri, e in particolare nei suoi “ultimi messaggi” e inoltre impegna gli associati al rispetto della Legge Scout e della Promessa, secondo i principi del Fondatore.

 

  1. L’Associazione indirizza i giovani al rispetto e all’osservanza della propria fede. La formazione spirituale viene curata dai Capi durante il normale svolgimento delle attività, senza alcuna caratterizzazione confessionale.

 

  1. L’Associazione inoltre è particolarmente attenta alle peculiarità storiche, etniche e sociali del Territorio ed alle prospettive future dello stesso, sulle quali poggia il presupposto fondamentale della propria missione educativa e della propria vocazione al servizio.

 

 

Titolo II

 

Risorse ed attività economiche

 

 

 

 

Art. 5

Patrimonio

 

  1. Il patrimonio dell’Associazione è formato:

      1.1.  dalle entrate, che sono costituite come segue:

a)      dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati e delle Associazioni che si affiliano, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;

b)     da sottoscrizioni straordinarie per lo svolgimento di specifiche attività;

c)      da contributi supplementari derivanti dalla cessione effettuata ai soci di libri e riviste, materiali di propaganda, materiale tecnico necessario all’esercizio dell’attività scout, cessione di materiale e contributi vari;

d)     da contributi di organismi internazionali, dello Stato, di Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

e)      da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati,  accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;

f)       da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

 

1.2   dai  beni dell’Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

 

  1. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione od acquisiti a qualsiasi titolo e sono ad  essa intestati.

 

3.      Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

 

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

 

  1. Le quote inerenti il rinnovo annuale dell’adesione devono essere versate, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L’importo relativo viene stabilito annualmente dall’Assemblea e, qualora essa per qualsiasi ragione non vi provveda si intendono uguali a quelle dell’anno precedente.

 

  1. Le quote sociali dei nuovi soci, che possono aderire in qualsiasi momento dell’anno, sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia la data dell’avvenuta iscrizione.

 

  1. L’aderente dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell’Associazione, è tenuto al pagamento della quota e degli eventuali contributi sociali per tutto l’anno sociale in corso.

 

  1. L’esercizio finanziario e l’anno sociale corrispondono all’anno solare e pertanto iniziano al 1° gennaio e terminano al 31 dicembre di ciascun anno.

  

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

 

  1. Gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per Legge, Statuto o regolamento siano affiliate alla medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 4.

 

 

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

 

1.      L’Associazione G.E.I. F.V.G. - Giovani Esploratori Italiani del Friuli Venezia Giulia risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

 

  1. Gli aderenti all’Associazione, capi ed adulti che svolgono il loro servizio volontario e gratuito a favore dei giovani, sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

 

  1. I soci giovani e quindi minorenni che sono fruitori unici del servizio svolto dall’Associazione stessa sono assicurati a parte con polizza cumulativa contro infortuni e malattie.

 

  1. L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

 

  1. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.

 

Titolo III

 

Associati

 

  

 

Art. 9

Ammissione

 

  1. L’adesione all’Associazione è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri.

 

  1. I soci dell’Associazione sono esclusivamente:

a)      soci che prestano la loro opera di volontariato (volontari, educatori/capi/dirigenti);

b)     soci che usufruiscono dell’opera di volontariato (giovani nei confronti dei quali è rivolta l’attività sociale).

 

  1. L’ammissione dei soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto dall’atto del versamento della quota sociale.

 

  1. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato.

 

  1. L’adesione all’Associazione è prevista anche sotto forma di affiliazione di altre Associazioni che si riconoscano nelle finalità della stessa accettandone lo Statuto ed i principi e si impegnino quindi a collaborare per raggiungere le finalità specificate nel presente Statuto.

 

  1. I soci delle eventuali Associazioni affiliate non divengono automaticamente soci dell’Associazione G.E.I.  F.V.G., ma possono aderirvi individualmente con le modalità previste al precedente punto 2, qualora si impegnino attivamente nell’attività di volontariato dell’Associazione G.E.I. F.V.G.

 

  1. La qualità di socio non è trasmissibile a titolo alcuno e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

 

  1. Non possono essere iscritti all’Associazione:

a)      Coloro che a parere insindacabile del Consiglio Direttivo, possono portare turbamento nell’armonia dell’Associazione o arrecarle pregiudizio;

b)     Coloro che si rifiutano di dichiarare espressamente di non svolgere attività contrarie al presente Statuto e al suo Regolamento;

c)      Coloro che non si impegnino a svolgere effettiva attività per l’Associazione G.E.I. F.V.G. secondo quanto previsto dal presente Statuto.

  

Art. 10

Diritti degli associati

 

  1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

 

  1. L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.

 

  1. A tutti i soci viene garantito il diritto di partecipare alle attività associative e di determinare le scelte dell’Associazione nei limiti e con le modalità indicate nel presente Statuto.

 

  1. A tutti i soci è garantita una copertura assicurativa di base.

 

  1. Solo i soci adulti possono ricoprire cariche, incarichi e funzioni nell’Associazione.

 

  1. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’Assemblea, di essere eletti negli organi dell’Associazione, di eleggere tali organi e di approvare il bilancio.

 

  1. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto.

 

  1. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo le modalità ed i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall’Assemblea.

  

Art. 11

Doveri

 

  1. Gli associati devono svolgere senza fini di lucro né secondi fini di tipo alcuno la propria attività a favore dell’Associazione.

 

  1. Gli associati hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione, ed esse sono sempre fornite a titolo personale, volontario e gratuito.

 

  1. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sopportate nell’interesse dell’Associazione, effettivamente sostenute e documentate, e preventivamente concordate, e nei limiti previsti dal bilancio dell’Associazione.

 

  1. Le prestazioni e le attività degli aderenti nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto economico e/o patrimoniale.

 

  1. Il comportamento degli associati verso gli altri associati e nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa, ed anche all’esterno dell’Associazione, deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà, e costituire un costante esempio di adesione ai principi dell’Associazione.
  2. Gli associati si impegnano al versamento degli eventuali contributi annuali ed a partecipare alle spese, almeno per l’importo che sarà determinato annualmente dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

 

  1. Il mancato versamento del contributo da parte di un socio in regola con la quota di iscrizione non implica tuttavia la perdita della qualità di socio né il suo diritto al voto in Assemblea.

 

  1. Gli associati si impegnano a rispettare tutte le norme che disciplinano l’Associazione e il funzionamento della stessa.

 

  1. Gli associati si impegnano  a svolgere azione di diffusione dello scautismo e delle finalità associative senza riserve.

 

  1. Gli associati si impegnano a collaborare al buon funzionamento dell’Associazione.

 

  1. Gli associati si impegnano a non avvalersi della propria qualifica di socio per propaganda elettorale o partitica a qualsiasi livello.

 

Art. 12

Recesso, provvedimenti disciplinari ed esclusione

 

  1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

 

  1. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall’Associazione dandone opportuna comunicazione scritta, indirizzata al Presidente dell’Associazione.

 

  1. Le dimissioni diventano operative dalla data del ricevimento e non necessitano di accettazione da parte del Consiglio Direttivo che deve solo riportarle nel libro soci e/o nel libro volontari.

 

  1. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo possono infliggere nei confronti di un socio, per comportamenti contrari all’art. 11 dello Statuto, i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) ammonizione

b) deplorazione

 

  1. L’associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto o del Regolamento, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolga attività in contrasto con quella dell’Associazione, può essere deferito da parte del Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri e/o, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, essere escluso dall’Associazione con deliberazione motivata dell’Assemblea.

 

  1. Il provvedimento di esclusione è assunto con delibera assembleare a maggioranza dei presenti, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Probiviri.

 

                                Titolo IV

 

                                Organi dell’Associazione

 

 

Art. 13

Organi

 

  1. Sono organi dell’Associazione:

                  1)      l’Assemblea;

                  2)      il Consiglio Direttivo;

                  3)      il Presidente;

                  4)      il Segretario;

5)             il Collegio dei Revisori dei Conti;

6)             il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 14

Composizione dell’Assemblea

 

  1. L’Assemblea è l’organo decisionale dell’Associazione.

 

  1. L’Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti, e da un rappresentante per ogni eventuale Associazione affiliata.

 

  1. L’Assemblea delibera con il solo voto dei soci maggiorenni.

 

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall’Assemblea stessa.

 

  1. All’Assemblea ogni avente diritto può presenziare personalmente o delegare altro socio a rappresentarlo e votare in sua vece; ogni socio avente diritto non può essere portatore di più di una delega.

 

 

 

 

Art. 15

Convocazione dell’Assemblea

 

1.      L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

 

  1. Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.

 

  1. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 28 febbraio.

 

  1. L’Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi elettivi dell’Associazione, al fine di eleggere i componenti dei nuovi organi.

 

  1. L’Assemblea può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.

 

  1. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione dell’Assemblea entro i termini previsti dal presente Statuto, vi dovrà provvedere il Collegio dei Revisori dei Conti. Qualora anche tale Collegio risulti inadempiente decorsi gli ulteriori termini, la convocazione potrà essere disposta dal Presidente del Tribunale di Trieste.

 

 

Art. 16

Validità dell’Assemblea

 

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci.

 

  1. In seconda convocazione, da tenersi in una giornata successiva alla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

 

3.      Il Segretario, assistito dal Tesoriere, verifica sulla base del Libro dei Volontari il diritto di voto dei soci partecipanti all’Assemblea.

 

  1. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio ai lavori e propone la nomina degli scrutatori e del Segretario dell’Assemblea qualora sia assente il Segretario dell’Associazione.

 

 

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell’Assemblea

 

1.      Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; su richiesta della maggioranza dei soci presenti all’Assemblea stessa, esse saranno assunte a scrutinio segreto.

 

2.      Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

 

  1. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto al voto.

 

  1. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorrono la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto;

 

  1. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 18

Verbalizzazione dell’Assemblea

 

  1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

 

  1. Il verbale può essere consultato da tutti gli aderenti che hanno il diritto di trarne copia.

 

 

 

 

Art. 19

Compiti dell’Assemblea

 

1.      All’Assemblea riunita in seduta ordinaria spettano i seguenti compiti:

a)      discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

b)     eleggere il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri.

c)      fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;

d)     deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;

e)      deliberare su altri eventuali argomenti di carattere ordinario, sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

f)       approvare il Regolamento dell’Associazione e/o le sue modifiche.

g)      deliberare circa l’eventuale esclusione di soci nei casi previsti dallo Statuto sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Probiviri.

 

  1. All’Assemblea riunita in seduta straordinaria spettano i seguenti compiti:

a)      deliberare sullo scioglimento dall’Associazione;

b)     deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

c)      deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;

d)     deliberare sull’esclusione dei soci;

e)      deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

 

 

 

Art. 20

Consiglio Direttivo

 

  1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da un numero di consiglieri stabilito dall’Assemblea prima di procedere alle elezioni degli stessi, e da un rappresentante per ciascuna delle eventuali Associazioni affiliate.

 

  1. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

 

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

 

  1. Ogni consigliere ha diritto ad un voto; in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.

 

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione.

 

  1. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma, e-mail o comunicazione telefonica.

 

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