statuto
STATUTO
dell’Associazione
G.E.I. F.V.G.
GIOVANI ESPLORATORI ITALIANI DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA
(GIA’ “SEZIONE DI TRIESTE DEL C.N.G.E.I. – CORPO
NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI)
Il presente Statuto
rappresenta la continuità con lo Statuto dell’Associazione “Sezione di Trieste
del C.N.G.E.I. – Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani”,
già approvato nelle forme previste dallo statuto dall’Assemblea dei Soci del 16
novembre 2001.
Tale Statuto, in seguito alla
rinuncia all’affiliazione al C.N.G.E.I. nazionale deliberata dall’Assemblea
Straordinaria dei Soci del 25.1.2005, ha assunto l’attuale forma, approvata in
via definitiva, nelle forme previste dallo Statuto, in data 24.6.2005.
Premessa
L’Associazione “G.E.I. F.V.G. - Giovani Esploratori
Italiani del Friuli Venezia Giulia” costituisce la continuità, sotto tutti gli
aspetti, della Sezione di Trieste del CNGEI – Corpo Nazionale Giovani
Esploratori ed Esploratrici Italiani ed è impegnata a proseguire nel suo lavoro.
La Sezione di Trieste del Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori Italiani
è stata costituita il 30 gennaio 1919 riprendendo la tradizione scoutistica
locale degli Skauti del Litorale Austriaco, già presenti sin dal 1912; scioltasi
il 31 marzo 1927, proseguì tuttavia l’attività in forma non ufficiale come
G.E.I. – Gruppo Escursionisti Indomito, fino al 1939.
Si ricostituì ufficialmente, come si evince dal Bollettino Ufficiale del
C.N.G.E.I., il 16 settembre 1945, sempre nell’ambito dell’Ente nazionale,
utilizzando almeno nei primi anni la denominazione di “Corpo dei Giovani
Esploratori – Boy Scouts”, più gradita al Governo Militare Alleato che governava
il Territorio Libero di Trieste.
Al ritorno di Trieste all’Italia, nel 1954, proseguì le attività nell’ambito del
Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori Italiani, collaborando attivamente alla
sua vita e seguendo le vicende istituzionali nazionali.
Dal 1976, in seguito all’entrata in vigore del nuovo Statuto nazionale, prendeva
la denominazione di Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani
– Sezione di Trieste.
In data 16 novembre 2001 l’assemblea dei soci della Sezione approvava, su
indicazioni dell’Ente Nazionale, il proprio Statuto di Sezione autonoma del
C.N.G.E.I., assumendo la denominazione “Associazione Sezione di Trieste del
CNGEI”.
In data 25 gennaio 2005 l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato
di proseguire l’attività dell’Associazione rinunciando all’affiliazione
al C.N.G.E.I. nazionale e conseguentemente
assumendo con ciò l’attuale denominazione.
L’Associazione è iscritta dal 3
luglio 2001 al Registro del Volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia al
n. 701.
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Denominazione - Sede – Durata
- L’Associazione di
volontariato denominata “G.E.I. F.V.G. - Giovani Esploratori Italiani del
Friuli Venezia Giulia”, o anche soltanto “G.E.I. F.V.G.”, ha la propria
sede legale in Trieste.
2.
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato
Art. 2
Statuto
- L’Associazione è
disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle Leggi statali e
regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico italiano ed
europeo.
Art. 3
Carattere associativo
- L’Associazione G.E.I. F.V.G.
- Giovani Esploratori Italiani del Friuli Venezia Giulia, è organizzazione
estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha
fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà
sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi
aderenti.
- I contenuti e la struttura
dell’Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e
consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività
dell’Associazione.
- L’Associazione si ispira ai principi della Legge
266/91, in particolare a quanto previsto all’ art. 3, comma 3; essa si
adegua ed adempie alle previsioni normative della L.R. n. 12/95.
Art. 4
Finalità
- L’Associazione G.E.I. F.V.G. - Giovani Esploratori
Italiani del Friuli Venezia Giulia, è costituita esclusivamente per le
seguenti finalità:
a)
Curare l’educazione sociale, civica, morale, culturale, spirituale e
fisica della gioventù, senza distinzione alcuna di sesso, lingua, etnia,
religione, condizione sociale e fisica, con particolare riguardo verso quei
ragazzi che si trovino in posizione di svantaggio in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, e volta allo sviluppo
dello spirito e delle capacità di iniziativa e di risorsa, dell’autodisciplina,
del sentimento dell’onore e della dignità personale nonché del senso della
responsabilità e della solidarietà umana e dell’amore verso la natura e
l’ambiente nel senso più ampio del termine;
b)
Sensibilizzare gli adulti agli ideali dello scautismo affinché
collaborino allo sviluppo della Associazione e del Movimento Scout;
c)
Promuovere la cultura del servizio,
del volontariato, e l’adesione alle attività di solidarietà, prevenzione e
protezione civile secondo uno spirito di civismo responsabile, con particolare
sensibilità e capacità di intervento nell’ambito della solidarietà
internazionale e della promozione della pace e dei diritti civili;
d)
Curare la formazione ed il costante aggiornamento dei volontari
promovendo opportune manifestazioni ed attività di formazione;
e)
Effettuare iniziative volte alla ricerca, allo studio, alla
comparazione, all’aggiornamento, all’innovazione, alla sperimentazione, allo
sviluppo ed alla documentazione, nei campi dell’educazione e della formazione;
f)
L’Associazione si prefigge inoltre lo
scopo di diffondere il Movimento Scout nel Territorio, nella Regione e nella
Comunità Alpe Adria, attraverso l’apertura di nuovi Gruppi di soci giovani;
- L’Associazione potrà inoltre
svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero
accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs.
4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.
3.
Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione applica il metodo
educativo scout come delineato dal fondatore Robert Baden Powell nel suo testo
fondamentale “Scautismo per Ragazzi”, negli altri suoi libri, e in particolare
nei suoi “ultimi messaggi” e inoltre impegna gli associati al rispetto della
Legge Scout e della Promessa, secondo i principi del Fondatore.
- L’Associazione
indirizza i giovani al rispetto e all’osservanza della propria fede. La
formazione spirituale viene curata dai Capi durante il normale
svolgimento delle attività, senza alcuna caratterizzazione
confessionale.
- L’Associazione
inoltre è particolarmente attenta alle peculiarità storiche, etniche e sociali
del Territorio ed alle prospettive future dello stesso, sulle quali poggia il
presupposto fondamentale della propria missione educativa e della propria
vocazione al servizio.
Titolo II
Risorse ed attività economiche
Art. 5
Patrimonio
- Il patrimonio
dell’Associazione è formato:
1.1. dalle entrate, che sono
costituite come segue:
a) dalle quote
sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati e delle
Associazioni che si affiliano, che potranno essere richiesti in relazione alle
necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
b)
da sottoscrizioni straordinarie per lo svolgimento di specifiche
attività;
c)
da contributi supplementari derivanti dalla
cessione effettuata ai soci di libri e riviste, materiali di propaganda,
materiale tecnico necessario all’esercizio dell’attività scout, cessione di
materiale e contributi vari;
d) da contributi
di organismi internazionali, dello Stato, di Amministrazioni Pubbliche, Enti
Locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone
fisiche e giuridiche;
e) da eventuali
erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate
dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le
finalità statutarie dell’Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari
sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione del Consiglio
Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le
convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il
Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
f) da
eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali
e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al proprio autofinanziamento.
1.2 dai
beni dell’Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
- I beni immobili ed i beni
mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione od acquisiti a
qualsiasi titolo e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni
appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato
presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
Art. 6
Durata del periodo di contribuzione
- Le quote inerenti il rinnovo annuale dell’adesione
devono essere versate, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni
anno. L’importo relativo viene stabilito annualmente dall’Assemblea e, qualora
essa per qualsiasi ragione non vi provveda si intendono uguali a quelle
dell’anno precedente.
- Le quote sociali dei nuovi
soci, che possono aderire in qualsiasi momento dell’anno, sono dovute per
tutto l’anno in corso, qualunque sia la data dell’avvenuta iscrizione.
- L’aderente dimissionario, o
che comunque cessa di far parte dell’Associazione, è tenuto al pagamento della
quota e degli eventuali contributi sociali per tutto l’anno sociale in corso.
- L’esercizio finanziario e
l’anno sociale corrispondono all’anno solare e pertanto iniziano al 1° gennaio
e terminano al 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 7
Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale
- Gli eventuali utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti,
neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate
a favore di altre organizzazioni di volontariato che per Legge, Statuto o
regolamento siano affiliate alla medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno
essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui
all’art. 4.
Art. 8
Responsabilità ed assicurazione
1.
L’Associazione G.E.I. F.V.G. - Giovani
Esploratori Italiani del Friuli Venezia Giulia risponde solo degli impegni
contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti
può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
- Gli aderenti
all’Associazione, capi ed adulti che svolgono il loro servizio volontario e
gratuito a favore dei giovani, sono assicurati per malattie, infortuni e per
la responsabilità civile verso i terzi.
- I soci giovani e quindi
minorenni che sono fruitori unici del servizio svolto dall’Associazione stessa
sono assicurati a parte con polizza cumulativa contro infortuni e malattie.
- L’Associazione risponde, con
i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o
contratti stipulati.
- L’Associazione, previa
delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.
Titolo III
Associati
Art. 9
Ammissione
-
L’adesione all’Associazione è aperta a
tutti i cittadini italiani e stranieri.
-
I soci dell’Associazione sono
esclusivamente:
a) soci che
prestano la loro opera di volontariato (volontari, educatori/capi/dirigenti);
b) soci che
usufruiscono dell’opera di volontariato (giovani nei confronti dei quali è
rivolta l’attività sociale).
- L’ammissione dei soci viene
deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da
parte del richiedente, ed ha effetto dall’atto del versamento della quota
sociale.
- L’eventuale provvedimento di
diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto
all’aspirante rifiutato.
-
L’adesione all’Associazione è prevista
anche sotto forma di affiliazione di altre Associazioni che si riconoscano
nelle finalità della stessa accettandone lo Statuto ed i principi e si
impegnino quindi a collaborare per raggiungere le finalità specificate nel
presente Statuto.
-
I soci delle eventuali Associazioni
affiliate non divengono automaticamente soci dell’Associazione G.E.I. F.V.G.,
ma possono aderirvi individualmente con le modalità previste al precedente
punto 2, qualora si impegnino attivamente nell’attività di volontariato
dell’Associazione G.E.I. F.V.G.
- La qualità di socio non è
trasmissibile a titolo alcuno e sono espressamente escluse partecipazioni
temporanee.
- Non possono essere iscritti all’Associazione:
a)
Coloro che a parere insindacabile del Consiglio Direttivo, possono
portare turbamento nell’armonia dell’Associazione o arrecarle pregiudizio;
b)
Coloro che si rifiutano di dichiarare espressamente di non svolgere
attività contrarie al presente Statuto e al suo Regolamento;
c)
Coloro che non si impegnino a svolgere effettiva attività per
l’Associazione G.E.I. F.V.G. secondo quanto previsto dal presente Statuto.
Art. 10
Diritti degli associati
- Tra gli associati vige una
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
-
L’Associazione fonda le proprie attività
sull’impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.
-
A tutti i soci viene garantito il diritto
di partecipare alle attività associative e di determinare le scelte
dell’Associazione nei limiti e con le modalità indicate nel presente Statuto.
-
A tutti i soci è garantita una copertura
assicurativa di base.
-
Solo i soci adulti possono ricoprire
cariche, incarichi e funzioni nell’Associazione.
- Gli associati di maggiore
età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto
di partecipare alle riunioni dell’Assemblea, di essere eletti negli organi
dell’Associazione, di eleggere tali organi e di approvare il bilancio.
- Tutti i soci hanno i diritti
di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto.
- Gli associati hanno diritto
ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività
prestata per l’Associazione, secondo le modalità ed i limiti stabiliti,
annualmente e preventivamente, dall’Assemblea.
Art. 11
Doveri
- Gli associati devono svolgere senza fini di lucro né
secondi fini di tipo alcuno la propria attività a favore dell’Associazione.
- Gli associati hanno
l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi
dell’Associazione, ed esse sono sempre fornite a titolo personale, volontario
e gratuito.
- Tutte le cariche associative
sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sopportate nell’interesse
dell’Associazione, effettivamente sostenute e documentate, e preventivamente
concordate, e nei limiti previsti dal bilancio dell’Associazione.
- Le prestazioni e le attività
degli aderenti nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di
ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni
altro rapporto a contenuto economico e/o patrimoniale.
- Il comportamento degli
associati verso gli altri associati e nei confronti di quanti a diverso titolo
partecipano alla vita associativa, ed anche all’esterno dell’Associazione,
deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed
onestà, e costituire un costante esempio di adesione ai principi
dell’Associazione.
- Gli associati si impegnano
al versamento degli eventuali contributi annuali ed a partecipare alle spese,
almeno per l’importo che sarà determinato annualmente dall’Assemblea, su
proposta del Consiglio Direttivo.
- Il mancato versamento del
contributo da parte di un socio in regola con la quota di iscrizione non
implica tuttavia la perdita della qualità di socio né il suo diritto al voto
in Assemblea.
-
Gli associati si impegnano a rispettare
tutte le norme che disciplinano l’Associazione e il funzionamento della
stessa.
-
Gli associati si impegnano a svolgere
azione di diffusione dello scautismo e delle finalità associative senza
riserve.
-
Gli associati si impegnano a collaborare
al buon funzionamento dell’Associazione.
-
Gli associati si impegnano a non avvalersi
della propria qualifica di socio per propaganda elettorale o partitica a
qualsiasi livello.
Art. 12
Recesso, provvedimenti disciplinari ed esclusione
-
La qualità di associato si perde per
decesso, dimissioni o esclusione.
-
Ciascun associato può in qualsiasi momento
recedere dall’Associazione dandone opportuna comunicazione scritta,
indirizzata al Presidente dell’Associazione.
-
Le dimissioni diventano operative dalla
data del ricevimento e non necessitano di accettazione da parte del Consiglio
Direttivo che deve solo riportarle nel libro soci e/o nel libro volontari.
-
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo
possono infliggere nei confronti di un socio, per comportamenti contrari
all’art. 11 dello Statuto, i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione
b)
deplorazione
-
L’associato che contravvenga ai doveri
indicati dal presente Statuto o del Regolamento, non ottemperi alle
disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
svolga attività in contrasto con quella dell’Associazione, può essere deferito
da parte del Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri e/o, su proposta
motivata del Consiglio Direttivo, essere escluso dall’Associazione con
deliberazione motivata dell’Assemblea.
-
Il provvedimento di esclusione è assunto
con delibera assembleare a maggioranza dei presenti, previo parere
obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Probiviri.
Titolo IV
Organi dell’Associazione
Art. 13
Organi
- Sono organi
dell’Associazione:
1) l’Assemblea;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Segretario;
5) il
Collegio dei Revisori dei Conti;
6) il
Collegio dei Probiviri.
Art. 14
Composizione
dell’Assemblea
- L’Assemblea è l’organo
decisionale dell’Associazione.
- L’Assemblea è composta da
tutti i soci regolarmente iscritti, e da un rappresentante per ogni eventuale
Associazione affiliata.
- L’Assemblea delibera con il
solo voto dei soci maggiorenni.
- L’Assemblea è presieduta dal
Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona
designata dall’Assemblea stessa.
- All’Assemblea ogni avente diritto può presenziare
personalmente o delegare altro socio a rappresentarlo e votare in sua vece;
ogni socio avente diritto non può essere portatore di più di una delega.
Art. 15
Convocazione dell’Assemblea
1.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
- Il Presidente convoca
l’Assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la
data e l’ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15
(quindici) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
- L’Assemblea deve essere
convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo
e consuntivo, entro e non oltre il 28 febbraio.
- L’Assemblea deve essere
altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi
elettivi dell’Associazione, al fine di eleggere i componenti dei nuovi organi.
- L’Assemblea può essere
inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario
o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso
l’Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della
richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci)
giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
- Qualora il Presidente non
provveda alla convocazione dell’Assemblea entro i termini previsti dal
presente Statuto, vi dovrà provvedere il Collegio dei Revisori dei Conti.
Qualora anche tale Collegio risulti inadempiente decorsi gli ulteriori
termini, la convocazione potrà essere disposta dal Presidente del Tribunale di
Trieste.
Art. 16
Validità dell’Assemblea
- L’Assemblea ordinaria è
regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggioranza dei soci.
- In seconda convocazione, da
tenersi in una giornata successiva alla prima, l’Assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei presenti.
3.
Il Segretario, assistito dal Tesoriere, verifica sulla base del Libro dei
Volontari il diritto di voto dei soci partecipanti all’Assemblea.
- Constatata la presenza del
numero legale, il Presidente dà inizio ai lavori e propone la nomina degli
scrutatori e del Segretario dell’Assemblea qualora sia assente il Segretario
dell’Associazione.
Art. 17
Votazioni e deliberazioni dell’Assemblea
1.
Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; su
richiesta della maggioranza dei soci presenti all’Assemblea stessa, esse saranno
assunte a scrutinio segreto.
2.
Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio
segreto.
- L’Assemblea ordinaria
delibera a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto al voto.
- Per le deliberazioni di
modifica dello Statuto occorrono la presenza dei tre quarti degli associati
aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti
aventi diritto al voto;
- Per deliberare lo
scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Art. 18
Verbalizzazione dell’Assemblea
- Le deliberazioni assembleari
sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal
Presidente.
- Il verbale può essere
consultato da tutti gli aderenti che hanno il diritto di trarne copia.
Art. 19
Compiti dell’Assemblea
1.
All’Assemblea riunita in seduta ordinaria spettano i seguenti compiti:
a) discutere e
deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) eleggere il
Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei
conti e del Collegio dei Probiviri.
c) fissare, su
proposta del Consiglio Direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso
delle spese;
d) deliberare
sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa
svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
e) deliberare
su altri eventuali argomenti di carattere ordinario, sottoposti alla sua
approvazione dal Consiglio Direttivo;
f) approvare
il Regolamento dell’Associazione e/o le sue modifiche.
g) deliberare
circa l’eventuale esclusione di soci nei casi previsti dallo Statuto sentito il
parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Probiviri.
- All’Assemblea riunita in
seduta straordinaria spettano i seguenti compiti:
a) deliberare
sullo scioglimento dall’Associazione;
b) deliberare
sulle proposte di modifica dello Statuto;
c) deliberare
sul trasferimento della sede dell’Associazione;
d) deliberare
sull’esclusione dei soci;
e) deliberare
su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla
sua approvazione da parte del Consiglio
Direttivo.
Art. 20
Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è
composto dal Presidente, da un numero di consiglieri stabilito dall’Assemblea
prima di procedere alle elezioni degli stessi, e da un rappresentante per
ciascuna delle eventuali Associazioni affiliate.
- In caso di dimissioni o
decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri
mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti
ricevuti.
- Il Consiglio Direttivo si
riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- Ogni consigliere ha diritto
ad un voto; in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente;
non è ammessa delega.
- Il Consiglio Direttivo è
convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da
recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno 7 (sette)
giorni prima della data di convocazione.
- In caso di assoluta urgenza
il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a
mezzo telegramma, e-mail o comunicazione telefonica.
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